I DOCENTI PRECARI CHIEDONO IL RISPETTO DELLA LEGGE
SUGLI SPEZZONI ORARIO
I
docenti precari denunciano, con la presente, il mancato rispetto della legge
124/99 in merito all'affidamento degli spezzoni orario inferiori alle 7 ore ai
docenti interni alle scuole ed, in particolare, ai docenti di ruolo.
Come noto, infatti, l'art. 521, decreto legislativo
297/94, affermava che: "Le supplenze temporanee sono conferite dal
provveditore agli studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilità non
superiori a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo di istituto
sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola [...]".
Tuttavia la qualifica giuridica delle frazioni orario inferiori alle 7 ore (da
assegnare, secondo l'articolo sopra menzionato, attraverso lo scorrimento delle
graduatorie di istituto) è stata negata, attraverso l'abolizione dell'art. 521
di cui in oggetto, dalla legge 124/99 (art. 4, 14), con l'inevitabile
conseguenza che né la legge 124/99 né il D.M. 201/2001 individuano, distinguono
o quantificano le frazioni di orario. Venendo meno la possibilità di
distinguere frazioni orario superiori od inferiori a 7 ore, è evidente che
tutte le frazioni orario, di qualsiasi entità esse siano, devono essere
comprese nel quadro delle disponibilità propedeutico alle operazioni di
assunzione a tempo determinato, da assegnarsi attraverso lo scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento, in sede di convocazione presso gli USP competenti.
I docenti precari sottolineano l'illegalità delle disposizioni
contenute nel regolamento delle supplenze (art. 1, 4 del D.M. 13 giugno 2007),
secondo le quali: "Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore
settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà
luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28
dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei
citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica
abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo
di 24 ore settimanali", poiché tale normativa contraddice una legge (la
124/99, per l'appunto), che le è giuridicamente superiore. Nel momento in cui,
infatti, si va a negare che, giuridicamente parlando, esistano i cosiddetti
"spezzoni", allora averli riammessi attraverso il D.M. 13 giugno 2007
costituisce una palese violazione della legge 124/99, secondo la quale tutte le
disponibilità orarie dovevano essere gestite dagli USP competenti per
l'attribuzione delle supplenze.
In cuor loro, i docenti precari si domanderebbero
volentieri cui prodest una tale decisione, poichè la scelta di affidare ai
docenti già di ruolo ore aggiuntive costituisce un onere per le casse dello
stato e, in seconda battuta, poiché si presume che le scelte del governo
rispondano con priorità ad una logica tesa a favorire chi, pur precario, svolge
la professione di docente con serietà e rigore. Ormai restii a voler
comprendere una logica che non fa altro che umiliare la professionalità delle
migliaia di precari che svolgono il lavoro di insegnanti con dignità e
professionalità, i docenti precari chiedono e pretendono semplicemente che la
legge sia rispettata e che coloro che appongono la propria firma su una
normativa, piuttosto che su un decreto, non violino una legge dello stato
italiano.
I docenti precari delle associazioni:
CIPNA (Comitato Insegnanti Precari Non Abilitati - www.cipna.it)
Forum Precariscuola (www.precariscuola.135.it)
Forum Precari Salerno (http://precarisalerno.forumup.it)